Descrizione
Si informa che i proprietari e i conduttori di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali sono tenuti a:
- mantenere le siepi in modo che non restringano o danneggino la sede stradale;
- tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- garantire che la vegetazione non nasconda la segnaletica o ne comprometta la visibilità;
- rimuovere nel più breve tempo possibile alberi, rami o ramaglie caduti sulla strada a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa.
L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del Codice della strada, da euro 173,00 a euro 694,00, oltre all’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.